Lo Statuto dell'associazione Sanremo Italian Style
Articolo 1
È costituita, per iniziativa dell'Unione Cooperativa Floricoltori della Riviera e di liberi professionisti fioristi e esperti in composizione floreale, l'Associazione “Sanremo Italian Style”. “Sanremo italian style” è stato creato per valorizzare e dare visibilità ai prodotti floricoli dell'area del Mercato dei Fiori di Sanremo, per valorizzare ed indirizzare le competenze e le qualità artistiche dei fioristi professionisti fondatori e per fare emergere la grande tradizione italiana di arte, gusto e bellezza. Sanremo Italian Style non ha fini di lucro.
Articolo 2
Per il conseguimento dei propri scopi Sanremo Italian Style assolve, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) predispone e/o concorre all'elaborazione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento e formazione professionale nell'arte floreale, assumendo e favorendo ogni utile iniziativa in materia;
b) istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi di orientamento, formazione, qualificazione e specializzazione, anche attraverso seminari e laboratori, per valorizzare ed indirizzare le competenze e le qualità artistiche dei fioristi professionisti italiani;
c) promuove e favorisce ogni altra iniziativa idonea per l'elevazione della cultura professionale e generale degli stessi. L'obiettivo del nuovo marchio è quello di portare l'arte floreale italiana al livello internazionale di alta qualità e riconoscibilità, dandole valenza artistica e ponendola sullo stesso livello di altre espressioni artistico/industriali italiane;
d) gestisce il marchio “Sanremo Italian Style”, di esclusiva proprietà dell'Associazione, che contraddistingue i prodotti e le attività promozionali dell'Associazione.
Per il conseguimento dei propri scopi Sanremo Italian Style può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune.
Articolo 3
Sono organi dell'Associazione:
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Revisore dei conti
Articolo 4
I membri dell'Associazione nominano:
- i componenti del Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei conti
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Articolo 5
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) deliberare su tutti i problemi generali interessanti le finalità istituzionali dell'Associazione, nonché sui criteri e sulle direttive generali per l'attuazione di dette finalità;
b) approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione;
c) deliberare sul programma di attività;
d) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa.
Le modifiche dello Statuto dovranno ottenere la ratifica dell'assemblea dei membri dell'Associazione.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Il Consiglio Direttivo viene inoltre convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.
Articolo 7
Spetta al Presidente:
a) attuare, in conformità dei criteri e delle direttive generali stabilite dal Consiglio Direttivo, l'attuazione dei programmi relativi alle attività dell'Associazione;
b) deliberare sulle funzioni ed attività dei servizi dell'Associazione e delle sue organizzazioni periferiche;
c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
d) assumere e licenziare dipendenti, consulenti, collaboratori, fissandone i compiti, le retribuzioni, i compensi e i rimborsi;
e) svolgere, attuare e decidere in tutte le altre questioni, attività e iniziative, anche in materia amministrativa, che dal presente Statuto non siano demandate alla competenza esclusiva di altri organi.
Il Presidente ha inoltre le seguenti attribuzioni:
a) Rappresenta e firma dell'Associazione in giudizio e nei confronti di terzi, con facoltà di nominare avvocati, procuratori, consulenti, periti in ogni stato e grado di fronte a qualunque autorità;
b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura e controlla l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
c) Esercita la vigilanza sull'andamento dell'Associazione;
d) Delega i propri poteri in tutto o in parte ad altri Consiglieri dell'Associazione.
Articolo 8
Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e la regolare tenuta della sua contabilità; vigilia sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti; controlla la regolarità della gestione; esamina il bilancio consuntivo del centro.
Il revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 9
I proventi dei Sanremo Italian Style sono costituiti da:
a) Contributi dell'Unione Cooperativa Floricoltori della Riviera e di altre organizzazioni professionali, sindacali ed economiche;
b) Contributi della Regione, della Provincia, e di Enti pubblici istituzionali e territoriali;
c) Donazioni ed offerte di Enti, Istituti, Associazioni e privati;
d) Fondi, erogati da Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di corsi ed iniziative di formazione, qualificazione ed orientamento professionale.
Articolo 10
Il patrimonio di Sanremo Italian Style è costituito da:
a) beni mobili e immobili destinati al normale funzionamento dell'Associazione;
b) somme accantonate per qualsiasi scopo fino a quando non siano state erogate.
Articolo 11
L'esercizio finanziario ha durata dell'anno solare.
Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero sei quando particolari esigenze lo richiedono.
Articolo 12
In caso di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilirà a quali enti, organizzazioni e opere in favore degli addetti nel settore floricolo e florovivaistico dovrà essere devoluto l'eventuale patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
